N.
00671/2015 REG.PROV.CAU.
N.
01047/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul
ricorso numero di registro generale 1047 del 2015, proposto da:
Perstorp S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesca Libera Falco, con domicilio eletto in Milano, p.zza Belgioioso 2
Perstorp S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesca Libera Falco, con domicilio eletto in Milano, p.zza Belgioioso 2
contro
Provincia
di Varese;
nei
confronti di
Comune di Castellanza in Persona del Sindaco
P.T., Comune di Olgiate Olona in Persona del Sindaco P.T., Comune di Marnate in
Persona del Sindaco P.T., Ufficio D'Ambito Territoriale della Provincia di
Varese, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di
Varese, Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in
Provincia di Varese S.p.A., Prealpi Servizi S.r.l.;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione
n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n.
26776/9 .10/3 del 21 aprile 2015 per l'esercizio dell'installazione della
società Perstorp S.p.A. sita in Castellanza (VA),
ricevuto dalla ricorrente in data 22 aprile 2015, nella parte in cui dispone di
rinnovare alla Perstorp S.p.A. l'Autorizzazione integrata Ambientale "a
condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al
31.05.2015", per l'effetto riducendo il relativo limite di scarico per tale
sostanza da 60 mg/l a 2 mag/l, nonchè al relativo allegato tecnico al punto E
2.1.3; del verbale di Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2015 e del parere
ivi espresso dal Comune di Marnate con specifico riferimento al parametro
aldeidi, nonchè della relativa lettera di trasmissione in pari data; di tutti
gli atti connessi;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Vista
l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il
verbale dell’audizione delle parti in causa avvenuto in data odierna in forza
del decreto presidenziale 330/15 e preso atto che le prescrizioni contenute
nell’impugnato provvedimento arrecanti danno alla società ricorrente riguardano
unicamente problematiche di natura olfattiva e non altre di carattere non
nocivo per la salute umana;
Ritenuta
l’accoglibilità della formulata domanda cautelare inaudita altera parte
sussistendone i presupposti di legge;
P.Q.M.
Accoglie
la formulata istanza cautelare inaudita altera parte e per l’effetto, sospende,
quanto alle suindicate prescrizioni in esso contenute, l’atto in epigrafe
specificato; ciò, fino alla camera di consiglio del 11 giugno 2015 alla quale
rinvia la trattazione collegiale della richiesta sospensiva.
Il
presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Milano il giorno 18 maggio 2015.
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Il Presidente
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Adriano Leo
|
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA
Il
18/05/2015
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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