martedì 23 giugno 2015

TAR...RENDI?

N. 00671/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01047/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2015, proposto da:
Perstorp S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesca Libera Falco, con domicilio eletto in Milano, p.zza Belgioioso 2 
contro
Provincia di Varese; 
nei confronti di
Comune di Castellanza in Persona del Sindaco P.T., Comune di Olgiate Olona in Persona del Sindaco P.T., Comune di Marnate in Persona del Sindaco P.T., Ufficio D'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di Varese, Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., Prealpi Servizi S.r.l.; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n. 26776/9 .10/3 del 21 aprile 2015 per l'esercizio dell'installazione della società Perstorp S.p.A. sita in Castellanza (VA), ricevuto dalla ricorrente in data 22 aprile 2015, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp S.p.A. l'Autorizzazione integrata Ambientale "a condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al 31.05.2015", per l'effetto riducendo il relativo limite di scarico per tale sostanza da 60 mg/l a 2 mag/l, nonchè al relativo allegato tecnico al punto E 2.1.3; del verbale di Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2015 e del parere ivi espresso dal Comune di Marnate con specifico riferimento al parametro aldeidi, nonchè della relativa lettera di trasmissione in pari data; di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il verbale dell’audizione delle parti in causa avvenuto in data odierna in forza del decreto presidenziale 330/15 e preso atto che le prescrizioni contenute nell’impugnato provvedimento arrecanti danno alla società ricorrente riguardano unicamente problematiche di natura olfattiva e non altre di carattere non nocivo per la salute umana;
Ritenuta l’accoglibilità della formulata domanda cautelare inaudita altera parte sussistendone i presupposti di legge;

P.Q.M.
Accoglie la formulata istanza cautelare inaudita altera parte e per l’effetto, sospende, quanto alle suindicate prescrizioni in esso contenute, l’atto in epigrafe specificato; ciò, fino alla camera di consiglio del 11 giugno 2015 alla quale rinvia la trattazione collegiale della richiesta sospensiva.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 18 maggio 2015.

 
Il Presidente

Adriano Leo


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/05/2015
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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